Il gran Sinedrio
Dopo il sommo sacerdozio, l'istituzione massima del giudai-
smo, al tempo di Gesù, era il gran Sinedrio, supremo consesso
nazionale religioso. Le sue origini risalgono al secondo secolo
avanti Cristo, quando i monarchi seleucidi istituirono in Gerusa-
lemme la forma di governo locale in vigore in molte città
ellenistiche: attribuirono autorità legale al consiglio degli anziani
che presiedeva agli affari della città, riconoscendo ad esso il
potere di legiferare in materia civile e religiosa, sempre dipendendo
dall’autorità del re. Le decisioni di quel consiglio della città prin-
cipale del giudaismo, ebbero valore normativo anche per altri
centri giudaici, anche se questi avevano i loro consigli locali
chiamati anch' essi sinedri.
Con i procuratori romani l'autorità del gran Sinedrio crebbe
molto. I romani seguendo la loro norma di lasciare ai popoli
soggetti piena libertà religiosa e una libertà limitata negli affari
civili interni, lasciarono al Sinedrio di Gerusalemme questa
doppia libertà.
Il gran Sinedrio era composto di 71 membri, compreso il pre-
sidente che era il sommo sacerdote. I membri erano divisi in tre
gruppi: i sommi sacerdoti e i loro familiari, era il gruppo dell’ari-
stocrazia sacerdotale, il più potente al tempo di Gesù; gli anziani
che rappresentavano l'aristocrazia laica, quei cittadini che per il
loro censo o per altre ragioni, avevano acquistato un’autorità
eminente nella vita pubblica; gli scribi o i dottori della Legge,
che era il gruppo popolare dinamico. Con la catastrofe dell’anno
70, gli altri due gruppi scomparvero e il gran Sinedrio restò
costituito dai soli scribi.
L'autorità del gran Sinedrio in teoria si estendeva sugli ebrei
di tutto il mondo, ma in pratica era ordinaria e valeva in Palestina.
A quel supremo consesso i giudei lontani ricorrevano quando
non ottenevano giustizia dai sinedri locali.
Qualsiasi causa religiosa e civile, avente attinenza con la
legge giudaica, poteva essere giudicata dal gran Sinedrio. Al
tempo dei procuratori romani le sentenze del gran Sinedrio
avevano valore esecutivo, e potevano essere applicate anche con
il ricorso alle forze della polizia giudaica o romana. Roma aveva
sottratto al potere esecutivo del gran Sinedrio solo la sentenza
capitale, che poteva essere pronunciata da quel consesso, ma
non eseguita, se non fosse stata confermata dal procuratore
romano. Vi era una norma giudiziaria di evitare il più possibile
sentenze capitali e le condanne a morte erano rarissime.
Certi rabbini affermarono che un Sinedrio era troppo severo
se pronunciava una sentenza capitale ogni sette anni. Il Sinedrio
era convocato dal sommo sacerdote. In casi di urgenza il Sinedrio
poteva essere convocato anche nella casa del suo presidente, il
sommo sacerdote. Nei giorni di sabato o di festività non si
tenevano sedute.
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