Gesù di Nazaret rivelato ai piccoli 

- Il gran Sinedrio -


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Il gran Sinedrio 

Dopo il sommo sacerdozio, l'istituzione massima del giudai- 
smo, al tempo di Gesù, era il gran Sinedrio, supremo consesso 
nazionale religioso. Le sue origini risalgono al secondo secolo 
avanti Cristo, quando i monarchi seleucidi istituirono in Gerusa- 
lemme la forma di governo locale in vigore in molte città 
ellenistiche: attribuirono autorità legale al consiglio degli anziani 
che presiedeva agli affari della città, riconoscendo ad esso il 
potere di legiferare in materia civile e religiosa, sempre dipendendo 
dall’autorità del re. Le decisioni di quel consiglio della città prin- 
cipale del giudaismo, ebbero valore normativo anche per altri 
centri giudaici, anche se questi avevano i loro consigli locali 
chiamati anch' essi sinedri. 


Con i procuratori romani l'autorità del gran Sinedrio crebbe 
molto. I romani seguendo la loro norma di lasciare ai popoli 
soggetti piena libertà religiosa e una libertà limitata negli affari 
civili interni, lasciarono al Sinedrio di Gerusalemme questa 
doppia libertà. 


Il gran Sinedrio era composto di 71 membri, compreso il pre- 
sidente che era il sommo sacerdote. I membri erano divisi in tre 
gruppi: i sommi sacerdoti e i loro familiari, era il gruppo dell’ari- 
stocrazia sacerdotale, il più potente al tempo di Gesù; gli anziani 
che rappresentavano l'aristocrazia laica, quei cittadini che per il 
loro censo o per altre ragioni, avevano acquistato un’autorità 
eminente nella vita pubblica; gli scribi o i dottori della Legge, 
che era il gruppo popolare dinamico. Con la catastrofe dell’anno 
70, gli altri due gruppi scomparvero e il gran Sinedrio restò 
costituito dai soli scribi. 


L'autorità del gran Sinedrio in teoria si estendeva sugli ebrei 
di tutto il mondo, ma in pratica era ordinaria e valeva in Palestina. 
A quel supremo consesso i giudei lontani ricorrevano quando 
non ottenevano giustizia dai sinedri locali. 


Qualsiasi causa religiosa e civile, avente attinenza con la 
legge giudaica, poteva essere giudicata dal gran Sinedrio. Al 
tempo dei procuratori romani le sentenze del gran Sinedrio 
avevano valore esecutivo, e potevano essere applicate anche con 
il ricorso alle forze della polizia giudaica o romana. Roma aveva 
sottratto al potere esecutivo del gran Sinedrio solo la sentenza 
capitale, che poteva essere pronunciata da quel consesso, ma 
non eseguita, se non fosse stata confermata dal procuratore 
romano. Vi era una norma giudiziaria di evitare il più possibile 
sentenze capitali e le condanne a morte erano rarissime. 


Certi rabbini affermarono che un Sinedrio era troppo severo 
se pronunciava una sentenza capitale ogni sette anni. Il Sinedrio 
era convocato dal sommo sacerdote. In casi di urgenza il Sinedrio 
poteva essere convocato anche nella casa del suo presidente, il 
sommo sacerdote. Nei giorni di sabato o di festività non si 
tenevano sedute. 


 

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